Principi generali del codice deontologico forense Parte V e Parte VI

Descrizione

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Lezioni interamente tenute in videoconferenza con rilascio di CFP per avvocati

Destinatari:

Il corso è diretto ad Avvocati, Praticanti avvocati, Liberi professionisti, Laureati e studenti in materie giuridiche-economiche.

Programma e Obiettivi del corso:

Primo modulo: I DOVERI DELL'AVVOCATO NEI PRINCIPI GENERALI DISCIPLINATO DALL'ART. 12 ALL'ART. 19

I doveri in trattazione, oltre a caratterizzarsi come norme di per sé precettive, completandosi e integrandosi per la parte sanzionatoria con l'art. 53, Legge 31.12.2012, n. 247 e con l'art. 30 Regolamento C.N.F. 21.2.2014, n.2, costituiscono fondamento delle disposizioni tipizzate descritte nei Titoli II, III, IV. V. VI dello stesso Codice Deontologico.

In particolare l'incontro sarà specificatamente rivolto ad approfondire i doveri indicati nel Codice Deontologico, che trovano riferimento e sono attuazione e completamento degli artt. 1, 2 e 3 della Legge Professionale, sia per la qualità ed effettività della prestazione professionale, sia della correttezza dei comportamenti nei rapporti con gli assistiti, i Colleghi, i Magistrati e altri.

Espressione e manifestazione dei doveri sono rappresentati dal dovere di diligenza, dal dovere di segretezza e riservatezza, dal dovere di competenza, dal dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua, dal dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo; dal dovere nei rapporti di informazione, dai doveri di lealtà e correttezza verso i Colleghi e le Istituzioni forensi, e dalle modalità delle informazioni, a tutela dell'affidamento della collettività, sulla propria attività professionale: i doveri sono riflesso, oltre che della specificità della funzione difensiva, della rilevanza sociale della funzione, essendo preposta alla tutela dei diritti.


Secondo Modulo: PRINCIPI GENERALI LA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE – LA POTESTA' DISCIPLINARE – LE SANZIONI (artt. 20, 21, 22 Codice Deontologico Forense).

il secondo modulo attiene alla responsabilità disciplinare indicata dall'art. 20 (aggiornato, non essendo limitata alla tipizzazione delle condotte sanzionabili), e alla Potestà disciplinare (art. 21).

Le disposizioni deontologiche sono integrate da riferimenti al Titolo V–Il procedimento disciplinare, dall'art. 50 all'art. 62, Legge 31.12.2012, n. 247 e dalla normativa contenuta nel Regolamento C.N.F. 21.2.2014, n. 2 e in particolare nel Titolo II-Del procedimento disciplinare.

L'argomentazione si incentrerà anche sulla valutazione del comportamento dell'incolpato, sulla entità delle sanzioni, sulla loro determinazione, tenendo presente la compromissione dell'immagine della professione professione forense, oltre che di quella del singolo professionista.

La illustrazione delle sanzioni disciplinari (art. 22 Codice Deontologico Forense) è completata con il riferimento alle graduazioni dell'applicazione delle stesse, nei casi meno gravi o più gravi.

Segui anche in modalità FAD:

  • Principi Generali del codice deontologico forense Parte I
  • Principi Generali del codice deontologico forense Parte II
  • Principi Generali del codice deontologico forense Parte III
  • Principi Generali del codice deontologico forense Parte IV

Maggiori Informazioni

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